Ecobonus e sismabonus 110%, le novità con il Decreto Rilancio

Superbonus edilizia per cappotto termico, fotovoltaico, caldaie a condensazione e a pompa di calore. In condominio e prima casa con miglioramento della classe energetica

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica, di miglioramento sismico degli edifici eseguiti nei condomini o nelle singole unità immobiliari adibite a prima casa avranno accesso all’ecobonus e/o sismabonus al 110%, a condizione che gli interventi producano un miglioramento della classe energetica.

Nell’ultima bozza del decreto i nuovi ecobonus e sismabonus al 110% per cappotto termico, caldaie a condensazione e pompe di calore sono previsti solo se eseguiti nell’ambito di lavori di riqualificazione energetica degli edifici;

  • cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda.
  • caldaie a condensazione e pompe di calore in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.
  • pompe di calore in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione.

Sembra che la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% ma solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di caldaie a condensazione e a pompa di calore.

L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori, a banche o ad altri intermediari finanziari.