Nella G. U. del 23 maggio pubblicata la nuova Regola Tecnica Verticale di prevenzione incendi per i garage anche di condomini.
Pubblicata la nuova Regola Tecnica Verticale per la progettazione della sicurezza antincendio delle autorimesse di superficie superiore a 300 mq. Detta norma infatti è stata inserita nel D.M. del 15 maggio 2020. La norma sostituisce la RTV sulle autorimesse inserita nel Codice di prevenzione incendi dal D.M. del 21 febbraio 2017 e relativo allegato tecnico. Dal 19 novembre 2020 la nuova RTV entrerà in vigore (180 giorni), abrogando tutte le norme prescrittive del 1986 e del 2002. Da quel momento, le misure di prevenzione e protezione dagli incendi per le strutture pubbliche e private, dagli autosilos ai più semplici garage condominiali, deriveranno dalla norma del Codice (DM 3 agosto 2015, modificato dai DM 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019), con alcune distinzioni per le attività esistenti. Con l’abrogazione del DM 1° febbraio 1986 spariranno anche le prescrizioni che regolano pendenza e raggio di curvatura delle rampe.
Autorimesse: prima RTV del “Codice” a diventare cogente.
La nuova RTV sarà la prima norma verticale del Codice a diventare obbligatoria, mandando in pensione le norme prescrittive utilizzate finora. All’entrata in vigore del DM 15 maggio 2020, ossia dal 19 novembre 2020, saranno abrogati sia il DM 1° febbraio 1986 per la progettazione delle autorimesse, sia il DM 22 novembre 2002 sul parcamento di autoveicoli a Gpl. Per cui le autorimesse saranno le prime attività «normate» a dover essere obbligatoriamente progettate utilizzando il Codice di Prevenzione Incendi.
Adempimenti per le autorimesse esistenti.
Per le autorimesse che all’entrata in vigore della nuova RTV risultino in regola con almeno uno degli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal DPR 151 del 2011 (valutazione di progetto, presentazione della Scia o istanza di deroga). Nessun adeguamento anche per quelle che possono provare, sulla scorta di «atti delle amministrazioni competenti», di essere state progettate secondo le norme antincendio sinora applicabili.
Ampliamenti e modifiche.
Nel caso si decida di intervenire sulle autorimesse esistenti attraverso ampliamenti o modifiche, bisogna tenere in considerazione quanto stabilisce il Codice (articolo 2, commi 3 e 4) per tutte le attività rientranti nella sua sfera d’azione: è necessario verificare che vi sia compatibilità tra i nuovi interventi da realizzare e le misure di sicurezza antincendio in precedenza applicate alla porzione di attività non interessata dalle modifiche che si intendono attuare.
Stravolta la classificazione per altezze e tipologia di servizio.
Rispetto al DM 21 febbraio 2017, la nuova RTV contiene molte novità. Cambia la classificazione delle autorimesse in base alla quota dei piani e, nel caso delle autorimesse cosiddette «miste»(non isolate, ossia inserite in un edificio non esclusivamente destinato ad autorimessa), viene meno l’equiparazione della quota massima con l’altezza antincendi del fabbricato. Decade la classificazione in base alla proprietà, pubblica o privata dell’attività, che finisce col non avere più rilevanza nella composizione della strategia antincendio. Assumono invece importanza nelle scelte progettuali le caratteristiche prevalenti degli occupanti (δocc), se gli occupanti hanno familiarità con l’edificio, le misure da attuare, in alcuni casi possono essere meno gravose.